LE PERGOLE BIOCLIMATICHE, PERMESSI O EDILIZIA LIBERA?

Il pergolato, ovvero pergola bioclimatica, è una schermatura solare che ripara  un determinato ambiente dal sole: un sistema apribile di protezione solare composto da lamelle orientabili che gestisce ombra e luce e protegge dalla pioggia. Di solito, un pergolato con struttura portante in materiale leggero (alluminio) e copertura a lamelle orientabili si può considerare un intervento di edilizia libera anche se è ancorato al suolo. L’ancoraggio è un fattore di sicurezza che non prevede la realizzazione di plinti o armature ed essendo non stabilmente fissate al suolo si può procedere in maniera agevole al loro smontaggio.

Nel glossario semplificato dell’Edilizia Libera sono elencate, tra le opere per cui è possibile procedere senza permessi (con installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento) le seguenti strutture: Gazebo, Pergolato, Copertura leggera di arredo. In particolare, fatte salve alcune eccezioni, possono essere senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Ovviamente, così come riportato anche dal testo sull’Edilizia Libera, tutte le opere che non necessitano di alcun titolo abilitativo devono essere sempre eseguite nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio). È obbligo del committente effettuare sempre le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione anche in base alla tipologia di prodotto e di installazione. ADARTE raccomanda di controllare e rispettare sempre le eventuali indicazioni date dal proprio comune per questo genere di installazioni.

LINEE GUIDA

Se non c’è una disciplina comunale bisogna attenersi a quanto deciso dalla giurisprudenza.
Le sentenze, provenute da più fronti, danno un esito incerto sul comportamento più adatto che si dovrebbe assumere per l’installazione di coperture bioclimatiche.

Il CdS ha fatto chiarezza sulla distinzione tra una pergola (pergolato), una pergotenda e una tettoia dal punto di vista della struttura. Una pergola bioclimatica è una copertura composta da montanti verticali sormontati e uniti insieme da elementi orizzontali (assi o lamelle). La struttura resta aperta anche nella parte superiore, dove le lamelle vengono orientate per ombreggiare permettendo un passaggio dell’aria. Quando la parte superiore della struttura non è facilmente amovibile e la struttura è destinata ad allargare l’area coperta di casa in modo semipermanente, le coperture da giardino diventano tettoie. È la mobilità della copertura quindi a fare la differenza: se si tratta di un elemento con tetto quasi fisso, per la giurisprudenza è una tettoia. Se invece il riparo si può rimuovere, scoprire o aprire la copertura diventa una pergola.

Il Decreto Infrastrutture-Semplificazione al punto 50 dell’Allegato 1 prevede l’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tende, pergole, coperture leggere di arredo è ufficialmente Attività Edilizia Libera. Questo significa che è possibile installare una pergola nella propria abitazione senza comunicazioni al comune (Cil, Cila, Scia) o permessi a costruire, fatto salvo il diritto di terzi. Il decreto è entrato in vigore dal giorno 22 aprile 2018, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 81 del 7 aprile 2018.

Per quanto concerne il pergolato, compare nel Glossario Unico tra le opere di edilizia libera.
A seconda delle dimensioni e caratteristiche della struttura, è possibile utilizzare la semplice CILA (ossia comunicazione di inizio lavori asseverata) oppure richiedere il permesso di costruire. L’elemento cardine della normativa è la precarietà e amovibilità della struttura.
Ossia un’opera rimovibile senza demolizioni, che non implica un aumento della volumetria.

Raccomandiamo di effettuare sempre le opportune verifiche presso gli uffici comunali di competenza, perché le norme variano da prodotto a prodotto e soprattutto bisogna considerare il diritto dei condomini e confinanti, senza invadere lo spazio altrui.

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